(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10
                          del 12 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1979
n. 4 e' modificato ed integrato come segue:
    "Nessuna  nuova  concessione  relativa  da  impianti  stradali di
distribuzione automatica di carburanti per uso di  autotrazione  puo'
essere  assentita  fino  all'entrata in vigore del piano regionale di
razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti".
   "Puo'  essere  ammessa,  per  soli  comuni colpiti dal sistema del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, individuati  dagli
appositi  provvedimenti delle autorita' amministrative, sprovvisti di
impianti di erogazione di gasolio, la trasformazione dei distributori
da  benzina  a  gasolio  per  autotrazione,  ovvero  la  concessione,
limitata ad una per comune, per nuovi impianti di erogazione di  solo
gasolio per autotrazione".