(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10 del 12 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1979 n. 4 e' modificato ed integrato come segue: "Nessuna nuova concessione relativa da impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione puo' essere assentita fino all'entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti". "Puo' essere ammessa, per soli comuni colpiti dal sistema del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, individuati dagli appositi provvedimenti delle autorita' amministrative, sprovvisti di impianti di erogazione di gasolio, la trasformazione dei distributori da benzina a gasolio per autotrazione, ovvero la concessione, limitata ad una per comune, per nuovi impianti di erogazione di solo gasolio per autotrazione".